Affinché non si dicano troppe sciocchezze - come ha fatto Giovanardi, seguito a ruota non soltanto dai suoi accoliti, ma anche (come si è visto) da esponenti dello schieramento avversario - sono andato a cercare il testo della legge olandese sull'eutanasia, che si trova qui.
La legge 194 del 12 aprile 2001 non stabilisce tanto un "diritto" all'eutanasia, quanto una serie di requisiti in base ai quali il medico che pratica l'eutanasia viene considerato non punibile. Stabilisce insomma un'eccezione alla punibilità di un reato. Si parla di "eutanasia attiva" perché viene "attivamente" praticata (con medicinali, per esempio) e si distingue da quella "passiva", in cui si ha la sospensione di trattamenti medici ormai inutili, sospensione la cui conseguenza è la morte del paziente (una pratica, questa - come testimonia anche Umberto Veronesi nel suo bel saggio Il diritto di morire -, abbastanza diffusa anche negli ospedali italiani, anche se non viene sbandierata ai quattro venti). Perché però il medico non sia punibile nel caso di eutanasia attiva, occorre che vi sia richiesta esplicita del paziente. Il carattere di "attività" quindi non indica, come si potrebbe essere erroneamente tentati di pensare, un'iniziativa del medico - perché in questo caso egli sarebbe senz'altro punibile.
La legge olandese stabilisce, nel secondo capitolo, i "requisiti di accuratezza" che rendono non punibile l'eutanasia o l'assistenza al suicidio, se praticate da un medico. Traduco l'articolo due della legge (in modo sommario ma spero comprensibile, perché non sono un giurista):
"1. I requisiti di accuratezza, indicati nell'articolo 293, secondo comma, del Codice Penale, prevedono che il medico:
a. abbia la convinzione che si sia trattato di una richiesta libera e ben meditata del paziente,
b. abbia la convinzione che si sia trattato di una sofferenza ineludibile e insopportabile del paziente,
c. abbia informato il paziente della situazione in cui egli si trovava e delle sue prospettive,
d. con il paziente sia giunto alla convinzione che per la situazione in cui egli si trovava non vi fosse altra soluzione ragionevole,
e. si sia consultato con almeno un altro medico indipendente, il quale abbia visto il paziente e abbia dato per iscritto il suo giudizio sui requisiti di accuratezza indicati nei punti a-d, e
f. abbia praticato l'eutanasia o l'assistenza al suicidio con accuratezza medica.
2. Se il paziente di sedici anni o più non è più in grado di esprimere la sua volontà, ma prima di cadere in tale condizione era stato giudicato in grado di fornire una ragionevole valutazione dei suoi interessi e aveva rilasciato una dichiarazione scritta contenente una richiesta di eutanasia, allora il medico può dare seguito a questa richiesta. I requisiti di accuratezza, indicati nel primo comma, sono applicabili in conformità.
3. Se il paziente minorenne ha un'età compresa tra i sedici e diciott'anni ed può essere ritenuto in grado di fornire una valutazione ragionevole dei suoi interessi, il medico può dare seguito alla richiesta del paziente di eutanasia o di assistenza al suicidio, dopo avere coinvolto il genitore o i genitori che esercita o esercitano la patria potestà su di lui, oppure il suo tutore, prima di prendere una decisione.
4. Se il paziente minorenne ha un'età compresa tra i dodici e i sedici anni e può essere ritenuto in grado di fornire una valutazione ragionevole dei suoi interessi, il medico - se il genitore o i genitori che esercita o esercitano la patria potestà su di lui, oppure il suo tutore, possono essere d'accordo con l'eutanasia o con l'assistenza al suicidio - può dare seguito alla richiesta del paziente. Il secondo comma è applicabile in conformità."
Come si nota, dunque, esistono requisiti molto rigidi che devono essere applicati: non si "somministra la morte" a "individui non perfetti", e men che meno lo fa il medico per sua iniziativa. Gli articoli successivi - che non traduco - indicano la composizione e i compiti delle "commissioni regionali di controllo relative all'eutanasia su richiesta e all'assistenza al suicidio". Queste commissioni sono composte da vari membri, sempre in numero dispari, e comprendono almeno un giurista (che ne è anche il presidente), medici ed esperti di bioetica, nominati dal ministro della giustizia e dal ministro della salute. La legge descrive in maniera puntigliosa il modo in cui le commissioni devono controllare l'operato dei medici affinché non si verifichi nessun abuso e possono esigere dai medici un resoconto scritto o orale, se questo è necessario alla valutazione del suo operato. Gli stessi membri delle commissioni possono essere rimossi dai ministri che li hanno nominati se giudicati non adatti al loro ruolo, se incompetenti o per qualsiasi altra ragione grave.
Poiché la legge sull'eutanasia stabilisce non il "diritto all'eutanasia" ma l'eccezione, si è proceduto alla modifica di alcuni articoli del Codice Penale. I più rilevanti sono l'articolo 293 e l'articolo 294, le cui modifiche sono indicate nel capitolo IV della legge. L'articolo 293 riguarda la punibilità dell'omicidio e ora recita quanto segue:
"1. Chi intenzionalmente e dietro seria richiesta pone termine alla vita di un altro viene punito con una pena carceraria di al massimo dodici anni o una pena pecuniaria di quinta categoria.
2. Il fatto indicato nel comma 1 non è punibile se è compiuto da un medico che, così facendo, soddisfa i requisiti di accuratezza indicati nell'articolo 2 della Legge riguardante l'eutanasia su richiesta e l'assistenza al suicidio, e ne dà comunicazione al patologo municipale, in conformità all'articolo 7, secondo comma, della Legge sulle sepolture."
L'articolo 294 riguarda invece la punibilità dell'istigazione e dell'assistenza al suicidio:
"1. Chi istiga intenzionalmente un altro al suicidio viene punito - se il suicidio ha luogo - con una pena carceraria di al massimo tre anni o con una pena pecuniaria di quarta categoria.
2. Chi intenzionalmente assiste un altro al suicidio o gliene fornisce i mezzi viene punito - se il suicidio ha luogo - con una pena carceraria di al massimo tre anni o con una pena pecuniaria di quarta categoria. L'articolo 293, secondo comma, è applicabile in conformità."
Su Wikipedia - per chi sa l'olandese - c'è un articolo sull'argomento, dove - tra l'altro - si sottolinea che nei Paesi Bassi è garantita la possibilità dell'obiezione di coscienza a medici e infermieri che si rifiutano di praticare l'eutanasia a chi ne fa loro richiesta.
Grazie, questa è davvero informazione
Posted by: aelred | 21/03/2006 at 12:23
Grazie per questo post e per la traduzione (l'olandese non è pane per tutti!), che contribuisce a fare chiarezza sulla disciplina dei Paesi Bassi. Ovviamente disciplina che in Italia ha una probabilità di essere introdotta forse inferiore ai matrimoni gay... E anche se fosse introdotta, sappiamo bene in che area vengono scelti in Italia i cosiddetti "esperti di bioetica" nelle varie commissioni, no?
Posted by: Disorder | 21/03/2006 at 14:55
unisco il mio sincero ringraziamento a quello di chi mi ha preceduto
ogni tanto fa bene passare da te a respirare civiltà
Posted by: aitan | 21/03/2006 at 17:26
Un servizio di informazione valido e necessario.
Per dare un piccolo contributo e mettere al corrente chi non ne conoscesse i contenuti, aggiungo un link che tratta brevemente l'ipotesi di applicazione dell'eutanasia ai minori, sempre in Olanda. Per riflettere ulteriormente.
http://www.aduc.it/dyn/eutanasia/noti.php?id=138242
Saluti a tutti
Posted by: Marco Zamparini | 21/03/2006 at 18:30
Grazie a voi dell'attenzione. Magari ci risentiamo appena il giovanardi-di-turno scopre che anche il Belgio ha una legge sull'eutanasia, eh? ;-)
Posted by: stefano | 21/03/2006 at 18:42